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Approvato dal C.d.A. con delibera n. 95
del 16/11/2000
Approvato dall' Assemblea Generale con delibera n. 13 del 27/11/2000
*Modificato dall'Assemblea Generale con delibera n. 20 del 30/05/2001
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 1
A norma dell'art. 4 comma 1 lett.d della
Legge Regionale n° 41 del 3.11.98 e dell'art. 5 comma 1 lett. e
dello Statuto consortile, il Consorzio per Lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Matera svolge le funzioni relative alla acquisizione
anche mediante procedura espropriativa, delle aree destinate ad
insediamenti industriali, commerciali, artigianali, di servizi e
delle aree necessarie alle opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione
.
Il presente regolamento detta le norme e disciplina le procedure
per l'assegnazione, in proprietà o in uso, delle aree e degli altri
immobili destinati ad insediamenti produttivi , a servizi , ad attività
del settore terziario nonché, eventualmente, ad ogni altra attività
che, a giudizio esclusivo del Consorzio, rispondano alle esigenze
ed alla utilità generale dell'ambito territoriale di competenza
del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera.
DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI
Art. 2
Le aree e gli altri immobili oggetto del
presente regolamento sono assegnati a società o a singoli imprenditori.
Essi sono destinati esclusivamente all'insediamento delle attività
indicate al precedente articolo 1, secondo le norme del presente
regolamento.
INDIVIDUAZIONI E SCELTA
DELLE SPECIFICHE LOCALIZZAZIONI
Art. 3
L'individuazione e la scelta delle specifiche
localizzazioni, nell'ambito degli agglomerati previsti dal Piano
Regolatore del Consorzio è di competenza esclusiva del C.d.A. del
Consorzio, che può comunque tenere conto delle proposte dei richiedenti,
ed è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- Indicazioni e prescrizioni del Piano
Regolatore Generale Consortile;
- Disponibilità attuale di suoli e/o di
immobili consortili e previsioni di interventi espropriativi o
comunque acquisitivi;
- Disponibilità e caratteristiche delle
opere infrastrutturali esistenti o programmate;
- Dimensioni e natura delle iniziative
e loro incidenza sia sulla situazione insediativa esistente sia
sulle possibilità insediative future.
INSEDIABILITA' DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Art. 4
L'insediamento delle iniziative di cui al
precedente art. 1 può essere realizzato:
- Su aree e in immobili di proprietà di
terzi che le ditte interessate potranno acquisire direttamente
o tramite l'attivazione delle procedure espropriative;
- Su aree o in immobili di proprietà delle
Ditte che intendono realizzare direttamente l'attività;
- Su aree e in immobili di proprietà del
Consorzio.
DOMANDE DI ASSEGNAZIONE
LOTTI
Art. 5
- I suoli e gli altri immobili sono assegnati
alle Ditte che intendono costruire, ampliare, trasferire stabilimenti
produttivi, commerciali o di servizi.
- I capannoni industriali realizzati dal
Consorzio sono concessi in proprietà alle Ditte che intendono
attuare e/o ampliare attività di tipo produttivo.
- Per ottenere l'assegnazione dei suoli
o degli immobili ovvero per l'insediamento in ogni caso di un'iniziativa
economica e anche in caso di progetti d'ampliamento e/o variante,
le stesse Ditte sono tenute a produrre formale istanza corredandola
della documentazione prevista dagli appositi modelli forniti dal
Consorzio (allegati al presente Regolamento sub. A).
- Le domande dovranno essere accompagnate
dal contestuale versamento di un importo pari allo 0,10% dell'importo
dell'investimento a titolo di contributo per spese d'istruttoria,
cartografie, sopralluoghi ecc., con un massimale di L.15.000.000.
Detto importo s'intende irripetibile e corrisposto a fondo perduto.
- L'importo dell'investimento dovrà essere
conforme a quello, eventualmente, inoltrato agli Istituti di Credito
per finanziamenti e mutui.
- Le domande saranno esaminate dal Consorzio
secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- Eventuali priorità possono essere riconosciute,
in via del tutto eccezionale, in presenza di ordinanza esecutiva
di sfratto ovvero d'iniziative particolarmente significative sotto
l'aspetto degli investimenti e dell'occupazione opportunamente
documentati ed illustrati all'atto della presentazione della domanda.
DELL'ASSEGNAZIONE
Art. 6
- Il Consiglio d'Amministrazione, previa
istruttoria degli uffici competenti, decide sulle domande proposte,
ordinariamente entro i successivi 40 giorni, approvando o respingendo,
il programma presentato dalla Ditta e in caso positivo procedendo
all'assegnazione dell'area necessaria, previa individuazione del
lotto su cartografia consortile.
- Della decisione assunta, è data comunicazione
entro 10 giorni alla Ditta istante e, in caso di accoglimento
della domanda viene fornita, l'indicazione della localizzazione
e delle dimensioni perimetrali del suolo assegnato o dell'immobile
individuato.
ASSEGNAZIONE DI CAPANNONI
INDUSTRIALI DI PROPRIETA' CONSORTILE
Art. 7
I capannoni di proprietà consortile sono
destinati ad uso esclusivamente produttivo. La cessione in proprietà
avviene sulla scorta dell'approvazione del Progetto - programma
industriale.
L'atto di cessione in forma pubblica dovrà essere sottoscritto entro
il termine massimo di 40 giorni dalla comunicazione di cui all'
art. 6 comma 2.
Lo schema di contratto è allegato al presente Regolamento Sub B.
Fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'art.13, la mancata sottoscrizione
dell'atto di cessione nel termine sopra indicato comporterà la decadenza
della decisione di assegnazione del capannone.
ASSEGNAZIONE DI ALTRI
LOCALI DI PROPRIETA' CONSORTILE
ART. 8
A differenza di quanto previsto per i capannoni
industriali, gli altri fabbricati di proprietà consortile possono
essere destinati anche ad attività commerciale o di servizi. La
cessione in proprietà o in fitto avviene sulla scorta dell'approvazione
del progetto programma presentato.
L'atto di cessione, ove necessario in forma pubblica, dovrà essere
sottoscritto entro il termine massimo di 40 giorni dalla comunicazione
di cui all'art.6 comma 2.
Lo schema di contratto è allegato al presente regolamento sub C.
Fermo restante quanto previsto all'ultimo comma dell'art.13 di fronte
alla mancata sottoscrizione dell'atto di cessione nel termine sopra
indicato il Consorzio si pronuncerà sulla decadenza della decisione
di assegnazione dell'area.
ASSEGNAZIONE DI AREE CONSORTILI
ART. 9
L'accoglimento della istanza di insediamento
di attività economiche in superfici di proprietà del Consorzio pone
a carico della ditta assegnataria l'onere di predisporre il piano
di frazionamento dell'area, l'acquisizione del certificato di destinazione
urbanistica e ogni altro documento utile alla sottoscrizione del
contratto di cessione. Questo, sotto forma di atto pubblico, dovrà
essere stipulato entro il termine massimo di 40 giorni dalla comunicazione
di cui all'art.6 comma 2.
Lo schema di contratto è allegato al presente Regolamento sub D.
Fermo restante quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 13 di
fronte alle mancate sottoscrizioni dell'atto di cessione nel termine
sopra indicato il Consorzio si pronuncerà sulla decadenza della
decisione di assegnazione dell'area.
ASSEGNAZIONE DI AREE NON
DI PROPRIETA' CONSORTILE
ART. 10
L'accoglimento della istanza di insediamento
di attività economiche in superfici non di proprietà del Consorzio
pone in capo dell'assegnatario l'onere di esperire propedeuticamente
il tentativo di cessione bonaria dell'area.
In questo senso la ditta assegnataria è obbligata a sottoscrivere
con il Consorzio in forma pubblica la Convenzione di cessione dell'area
entro il termine massimo di 40 giorni dalla comunicazione di cui
all'art. 6 comma 2.
Lo schema di convenzione è allegato al presente Regolamento sub
E.
In detta Convenzione il Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art.
1478 c.c., cede ora per allora l'area alla Ditta assegnataria delegandola
contestualmente ad acquisire la stessa in nome e per conto del Consorzio
entro i limiti del corrispettivo determinato dalle vigenti disposizioni
in materia di espropri per pubblica utilità, accollandosi direttamente,
la ditta assegnataria ogni onere, spesa, anticipazione sia diretta
che indiretta ed in ogni modo interconesse all'acquisizione dell'area
interessata manlevando il Consorzio da ogni responsabilità comunque
derivante.
In sede di stipula dell'atto di acquisizione l'impresa interviene
in nome e per conto del Consorzio. Ai fini fiscali nel suddetto
atto il trasferimento del bene deve rappresentarsi quale cessione
volontaria di un procedimento espropriativo avviato.
Per effetto dell'art. 1478 c.c. la proprietà si trasferisce automaticamente
in capo all'assegnatario. Alla stipula della Convenzione la Ditta
provvede a versare al Consorzio l'importo irripetibile di L.1500/mq.
oltre IVA per l'intera superficie assegnata a titolo di rimborso
spese generali. L'importo sopra indicato è automaticamente adeguato
in relazione alla variazione dell'indice ISTAT.
ASSEGNAZIONE DELL'AREA
SOGGETTA AD ESPROPRIAZIONI
ART. 11
Il Consorzio, su richiesta e previa dimostrazione
formale da parte dell'assegnatario dell'esito infruttuoso del tentativo
di bonaria acquisizione dell'area di cui all'art10 comma 1, provvede
all'attivazione delle procedure di esproprio e, ove occorra, della
occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 lett. d della L.R. n.41
del 03.11.1998.
In tal caso la Ditta assegnataria dovrà provvedere a:
- Stipulare con il Consorzio la Convenzione
il cui schema è allegato al presente regolamento (sub E) entro
il termine massimo di 40 giorni dalla comunicazione di cui all'art.6
comma 2.
- Versare, contestualmente alla sottoscrizione
della Convenzione la somma di L. 1500 /mq. oltre IVA (o come modificato
per effetto dalle variazioni ISTAT) in favore del Consorzio quale
rimborso per spese generali.
- Presentare al Consorzio il progetto specifico
dell'iniziativa da realizzare firmato da tecnico laureato abilitato,
unitamente al piano grafico e descrittivo di esproprio con l'esplicitazione
dell' indennità di esproprio determinata con i criteri di cui
all'art. 5 bis L. n. 359/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Fornire al Consorzio polizza fidejussoria
bancaria e/o assicurativa a copertura delle indennità di espropriazioni
dovute.
L'impresa assegnataria ha l'obbligo di produrre
quanto richiesto nel termine massimo di giorni 40 dalla comunicazione
di cui all'art. 6 comma 2. Scaduto tale termine il Consorzio, fermo
restante quanto previsto all'art.13 comma 6 si pronuncerà sulla
decadenza dell'assegnazione.
Acquisita la documentazione necessaria e
previa istruttoria tecnica positiva, il Consiglio di Amministrazione
del Consorzio provvede all'approvazione del Progetto specifico con
contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza.
Ai sensi dell'art. 7 comma 11 della L.R.
N..41 del 03.11.1998 nonché dello statuto Consortile i decreti di
esproprio e/o di occupazione d'urgenza ed in generale tutti gli
atti necessari alla procedura sono emessi dal Presidente del Consorzio
secondo le norme di cui all'art. 53 del DPR 06.03.1978 n. 218.
ASSEGNAZIONE SUOLI DI PROPRIETA'
DELL'ASSEGNATARIO
ART. 12
L'accoglimento della istanza di insediamento
di attività economiche in immobile di proprietà dell'imprenditore
istante comporta, comunque, a carico di questi l'onere della sottoscrizione
della Convenzione secondo lo schema allegato sub F e del contestuale
versamento a favore del Consorzio della somma di L.1500/mq. o come
modificata per effetto delle variazioni ISTAT, oltre IVA per spese
generali.
La sottoscrizione della Convenzione dovrà avvenire entro il termine
massimo di giorni 40 dalla comunicazione di cui all'art.6 comma
2.
Trascorso inutilmente tale termine il Consorzio, fermo restante
quanto previsto all'art.13 comma 6 si pronuncerà sulla decadenza
dell'assegnazione.
DECADENZE
ART. 13
- Al fine di ottimizzare le risorse e per
una corretta gestione delle superfici e degli altri immobili il
Consorzio si avvale della facoltà di pronunciare la decadenza
delle assegnazioni.
- Essa viene attivata ogni qualvolta si
determinano le condizioni costituite dalle inadempienze registrabili
in ordine alle scadenze e agli obblighi previsti nel presente
regolamento, nelle Convenzioni sottoscritte, nella delibera di
assegnazione.
- La decadenza, della quale viene data notizia
al Comune interessato, inibisce la possibilità di attivare la
iniziativa economica programmata e riporta gli immobili alle condizioni
di essere nuovamente assegnati. La decadenza non dà diritto al
rimborso di alcuna spesa a qualunque titolo intervenuto.
- Nel caso di acquisizione delle superfici
e degli altri immobili, in assenza della costruzione del capannone
e/o avvio delle attività di impresa prevista all'atto dell'assegnazione,
il Consorzio risolverà gli atti di acquisizione riconoscendo all'assegnatario
la stessa cifra di acquisizione, senza interessi di sorta ed al
netto dei danni consequenziali.
- La decadenza o la risoluzione sono di
competenza del Direttore generale dell'Ente.
- E', comunque data la facoltà all'assegnatario
di richiedere, stante gravi e comprovanti motivi, una proroga
dei termini sulla quale si pronuncia in piena autonomia il C.d.A.
del Consorzio. La proroga dovrà, a pena di irricevibilità, essere
richiesta prima della scadenza del termine dato.
TRASFERIMENTO DEI SUOLI
E DEGLI ALTRI IMMOBILI
Art. 14
- I suoli e gli altri immobili di proprietà
oggetto del presente regolamento sono dal Consorzio garantiti
liberi da ipoteche ed altri pesi ed oneri pregiudizievoli dipendenti
da fatto proprio e vengono trasferiti nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano e come pervenuti al Consorzio stesso
a seguito dei decreti di esproprio ovvero di qualunque altro titolo
di provenienza che li riguardano.
- Gli assegnatari sono tenuti al rispetto
delle Convenzioni che disciplinano i rapporti del Consorzio con
l'ENEL, la TELECOM, la SNAM, l'AQP ecc., nonché delle convenzioni
e dei regolamenti che regolano i rapporti condominiali in essere
e futuri.
INALIENABILITÀ' DEGLI IMMOBILI
Art. 15
Gli immobili assegnati ai sensi del presente
regolamento sono inalienabili a terzi, in qualunque forma per un
periodo di dieci anni successivi alla stipula della cessione definitiva.
Tuttavia,durante tale periodo, l'acquirente può chiedere al Consorzio
autorizzazione a trasferire l'area e/o gli altri immobili ad altro
imprenditore. In tal caso il Consorzio ha diritto di prelazione.
Ove il Consorzio non eserciti il diritto di prelazione, al Consorzio
medesimo, prima del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento,
è dovuta dal cedente una somma pari alla differenza di valore dell'area
e/o dell'immobile al momento dell'alienazione e quello a suo tempo
pagato, quest'ultimo rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Nel caso in cui non vi siano state variazioni di prezzo, al Consorzio
è dovuto l'incremento del valore del suolo calcolato secondo l'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono nulli
di diritto e danno luogo alla risoluzione di diritto degli atti
stipulati.
SERVITU'
Art. 16
Il Consorzio, anche successivamente all'atto
pubblico di cessione e senza corrispettivo di sorta, si riserva
il diritto di imporre sugli spazi non coperti da edifici tutte le
servitù che a suo insindacabile giudizio si rendono necessarie per
lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale degli agglomerati
industriali.
PREZZO DEGLI IMMOBILI
Art. 17
Il prezzo per la cessione, in uso o in proprietà,
dei suoli e degli immobili è stabilito dal C.d.A. per singole zone
di ciascun agglomerato ovvero per singoli lotti o beni in ragione
della loro posizione rispetto alle infrastrutture consortili, delle
dimensioni, delle caratteristiche.
GESTIONE E MANUTENZIONE
IMPIANTI E INFRASTRUTTURE
Art. 18
- Ad ogni Ditta assegnataria è fatto obbligo
( art.8 L.R. n°41del 3.11.98 ) di concorrere al pagamento delle
spese di gestione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture
dei singoli Agglomerati Industriali del Piano Territoriale consortile
anche ai sensi dell'art. 11, comma 2, legge n° 341 dell'8.08.1995.
La riscossione da parte del Consorzio, anche in forma coattiva,
avverrà ai sensi dell'art. 5, comma 4, Legge n° 104 del 7.04.1995.
- Alle Ditte è fatto obbligo altresì di
sottoscrivere per accettazione, oltre al presente regolamento,
i contratti per la fornitura d'acqua potabile e industriale nonché
per lo scarico e lo smaltimento dei reflui, e di quanto altro
dovesse essere fornito dal Consorzio e/o Società delegata alla
gestione dei servizi.
- Il costo dei servizi sostenuto dal Consorzio
e non gestibili a consumo, per ciascun agglomerato, sarà
ristorato allo stesso Consorzio attraverso l'applicazione dei
seguenti parametri:
- Azienda in esercizio _____________________
50%
- Azienda in costruzione ___________________
30%
- Azienda assegnataria del lotto ____________
20%
Gli importi così determinati verranno
ulteriormente ripartiti secondo i seguente schema:
- Superficie assegnata dal Consorzio ________
50%
- Superficie coperta ______________________
30%
- Numero di addetti ______________________
20%
Per le sole aziende assegnatarie, fino
al momento della comunicazione dell'inizio dei lavori, l'importo
che compete alle stesse verrà ripartito in ragione
della sola superficie assegnata dal Consorzio.
Per le aziende in esercizio e in costruzione
gli addetti da prendere a riferimento per il calcolo sarà
quello indicato a regime nel progetto approvato in sede di
assegnazione dell'area.
Ai fini del pagamento degli oneri di
cui sopra verrà preso a riferimento:
- Il Mese successivo alla data della
delibera di assegnazione dell'area;
- Il Mese successivo alla comunicazione
di inizio lavori;
- Il Mese successivo alla comunicazione
di ultimazione lavori;
I Servizi non a consumo che verranno
confermati e/o attivati ogni anno in ciascun agglomerato verranno
esplicitamente approvati in sede di bilancio preventivo e
comunicati alle aziende insediate o assegnatarie dei lotti,
che provvederanno entro il 1 dicembre di ogni anno a versare
al Consorzio la quota indicata nella comunicazione quale anticipazione
relativa ai servizi da erogare nell'Agglomerato di competenza,
a cura dello stesso Consorzio;
Il Programma dei servizi previsti nel
bilancio preventivo verrà attuato solo a seguito dell'acquisito
versamento delle quote attributive;
Per le aziende ubicate negli agglomerati
in posizione tale da non poter usufruire di alcuni servizi,
l'onere dei soli servizi non usufruibili non graverà
sulle stesse aziende;
*Modificato dall'Assemblea Generale con delibera
n. 20 del 30/06/2001
DEROGHE
Art. 19
- Deroghe alla applicazione di quanto previsto
dal presente Regolamento possono essere prese in considerazione
dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio solo per casi di
estrema urgenza e rilevanza al fine di favorire il processo di
industrializzazione, e comunque quando la complessità e le dimensioni
delle iniziative proposte siano tali da rendere opportune e necessarie
procedure, condizioni e termini adeguati alla natura ed alle caratteristiche
delle iniziative stesse.
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