Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera Sistema Informativo Territoriale
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PIANO REGOLATORE DELL’AREA

NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE

N.B.: Le norme seguenti discendono dalle Norme Tecniche allegate al PRG/79-87 del Consorzio, opportunamente integrate ed aggiornate ai fini della “riadozione” di detto PRG.

Le modifiche al testo originario sono riportate in corsivo.

 

Art. 1

Il comprensorio di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera (di seguito denominato “Consorzio”) è costituito dall’intero territorio della Provincia di Matera. Il Consorzio, nell’ambito del comprensorio, articola la propria attività negli Agglomerati Industriali della Valle del Basento, La Martella, Jesce, Irsina, Policoro. Le attività di trasformazione edilizia ed urbanistica nell’ambito degli agglomerati summenzionati sono regolate dal Piano Regolatore Generale del Consorzio, o “Piano Territoriale Consortile” ai sensi della L.R. n.41/98, (di seguito denominato PRG).

Nel territorio amministrativo dei Comuni nei quali sono ubicati gli Agglomerati Industriali di competenza del Consorzio, il PRG del Consorzio produce gli stessi effetti giuridici dei Piani Territoriali di Coordinamento istituiti con art. 5 e 6 della legge 17 agosto 1942  n.1150, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del testo coordinato delle leggi 29 luglio 1957 n. 634 e 18 luglio 1959 n. 555, e successive modifiche della legislazione nazionale e regionale (L.R.n.41/98) sulle aree di sviluppo industriale nel Mezzogiorno d’Italia.

Art. 2

Le presenti norme di attuazione sono parte integrante del PRG del Consorzio, il quale è altresì costituito dai seguenti elaborati: (tra parentesi i riferimenti agli elaborati originari del PRG/79-87)

-         Relazione Generale;

-         tav.1 – Inquadramento territoriale; (ex-tav   2 ).                              Scala 1:100.000

-         tav.2 – Val Basento: stato di attuazione dell’agglomerato;                            1:10.000

-         tav.3 -    “         “      : planimetria di PRG (ex-tavv. 25-26);                              “

-         tav.4 – La Martella: stato di attuazione dell’agglomerato;                           1:4000

-         tav.5 -        “         : planimetria di PRG (ex-tav.23)                                          “

-         tav.6 – Jesce: stato di attuazione dell’agglomerato;                                        “

-         tav.7         “   : planimetria di PRG (ex-tav.22)                                                 “

-         tav.8 – Policoro: planimetria di PRG (ex-tav.28)                                             “

-         tav.9 - Irsina: stato di attuazione dell’agglomerato                                          “

-         tav 10 – Irsina: planimetria di PRG /ex-tav.29)                                               “

Costituiscono altresì elaborati del PRG del Consorzio tutti gli elaborati allegati al PRG/79-87, non sostituiti dalle tavole precedenti.

Art. 3

Nella redazione degli strumenti urbanistici locali, i Comuni del comprensorio sono tenuti ad adeguare le previsioni di tali strumenti – per il territorio amministrativo che è anche di pertinenza consortile – alle indicazioni infrastrutturali ed alle destinazioni d’uso produttivo-industriale contenute nel PRG del Consorzio.

Le previsioni del PRG del Consorzio si attuano mediante Piani Particolareggiati (o Piani d’insediamento dei Nuclei d’Industrializzazione, ai sensi della L.R.41/98), di cui al successivo art. 12.

Art. 4

Gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori compresi nel PRG consortile, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Le aree e gli immobili necessari per realizzare i suddetti impianti ed insediamenti sono espropriati dai Consorzi, mediante decreti del Presidente del Consorzio, ai sensi dell’art.7 L.R.n.41/98, con la procedura di cui all’art.53 del DPR 6/5/1978 n.218.

Per la realizzazione di detti impianti ed insediamenti il Consorzio interviene con la progettazione  e realizzazione di opere infrastrutturali, opere di livellamento, impianti di interesse consortile, reti di approvvigionamento e di scarico, seguendo i criteri, le procedure e le modalità stabiliti dallo Statuto Consortile e dalla legislazione e normativa nazionale, regionale e locale; seguendo altresì il coordinamento e le priorità stabiliti nei programmi triennali di attività, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.

Art. 5

I terreni acquisiti al patrimonio consortile, sistemati previo livellamento, opere di colmata e opere di protezione (argini, briglie), dotati di allacciamenti infrastrutturali e di accessibilità, sono concessi in uso o ceduti in proprietà a imprenditori che ne abbiano fatto richiesta, con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ai sensi dell’art.18 dello Statuto Consortile.

Art. 6

La domanda di concessione in uso o di cessione in proprietà dei terreni infrastrutturati appartenenti al patrimonio consortile deve essere presentata al Consorzio, a cura degli interessati, accompagnata da una relazione e da un progetto di massima degli impianti che si intendono realizzare, dal quale si evinca la tipologia dell’insediamento industriale da realizzarsi, l’entità dell’area necessaria alla sua realizzazione e la conformità del progetto alle normative vigenti, sia urbanistiche che ambientali.

Nella relazione devono essere specificati: i tipi e le quantità di produzione previsti, le caratteristiche della mano d’opera impiegata, il fabbisogno idrico (potabile e industriale), energetico (f.e.m. e metano), infrastrutturale (eventuali necessità di allacciamento ferroviario o diverso che interessino terreni consortili esterni ai lotti richiesti); la quantità e le caratteristiche degli scarichi liquidi e solidi, le previsioni aziendali di riciclo, depurazione, allontanamento, ammassamento etc. di tali scarichi; le previsioni temporali per la costruzione e l’entrata in esercizio delle varie parti; il fabbisogno di area immediato e futuro, giustificato rispetto a reali necessità produttive.

Relazione e grafici saranno consegnati in triplice copia.

Il Consorzio potrà richiederne integrazioni grafiche o esplicative. Dopo l’approvazione delle domande da parte del Consorzio e degli organi competenti, saranno predisposti i contratti, le concessioni e gli impegni rispettivi delle parti contraenti.

Il Consorzio attesta la conformità, al PRG consortile, del progetto di insediamento produttivo ai fini del rilascio della Concessione Edilizia da parte del Comune territorialmente competente.

Nelle aree dei Consorzi dotate degli impianti e delle infrastrutture di tutela ambientale, previsti nei Piani Particolareggiati dell’Agglomerato, le imprese sono esonerate dall’acquisizione di tutte le autorizzazioni previste da leggi regionali, necessarie alla realizzazione degli stabilimenti, eccezione fatta per quelle relative alla sicurezza interna ed esterna e di quelle in materia di inquinamento che non siano rese superflue dall’allaccio o dall’utilizzazione degli impianti o servizi consortili, nonchè delle autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio. L’esonero non riguarda, in ogni caso, le autorizzazioni richieste da leggi statali.

Se le previsioni temporali di realizzazione e di espansione degli impianti non dovessero venire rispettate, il Consorzio rientra nella libera proprietà delle aree e delle strutture senza maggiorazione di prezzo qualora, trascorso un anno dalla presa in possesso, gli imprenditori non abbiano avviato i lavori di realizzazione delle strutture previste e, trascorso un anno dalla ultimazione degli stessi, non abbiano pienamente iniziato l’attività. Il termine d’inizio e fine dei lavori può essere prorogato dal Consorzio su motivata richiesta degli imprenditori e su conforme delibera del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio.

Cessioni e concessioni decadono obbligatoriamente dopo un tempo determinato, specificato in ciascun contratto, qualora i lotti concessi non vengano utilizzati o vengano utilizzati in modo difforme a quanto convenuto in precedenza, oltre che in modo difforme alle presenti norme ed alle norme di attuazione dei piani particolareggiati esecutivi.

Cessioni e concessioni non sono trasferibili, altro che previo assenso da parte del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio, ed – eventualmente – previa riformulazione dei contratti e relative condizioni e impegni in essi stabiliti.

Si applicano, in ogni caso, le norme di cui al Regolamento per l’assegnazione lotti industriali approvato con Delibera dell’Assemblea Generale del Consorzio.

Art. 7

Gli eventuali canoni di concessione in uso dei terreni o i prezzi della cessione in proprietà degli stessi possono essere convertiti – tramite accordo contrattuale – in impegni da parte del concessionario/proprietario all’esecuzione, a proprie spese e in tempi convenuti, di opere di livellamento e colmata di terreni, opere di difesa idraulica e altre, sia all’interno che all’esterno dei lotti.

Le opere eseguite da parte del concessionario/proprietario all’esterno dei lotti a lui concessi, appena attuate, entrano a far parte della proprietà Consortile o del pubblico demanio.

Art. 8

Allo scadere delle concessioni, tutte le opere fisse attuate all’interno o sul perimetro dei lotti che rientrano in proprietà consortile, restano di proprietà del Consorzio stesso, salvo diversa disposizione contrattuale, definita caso per caso.

Art. 9

Nell’ambito del comprensorio territoriale consortile sono individuati cinque agglomerati industriali:

  1. nella Valle del Basento (Comuni di Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Miglionico, Pisticci, Pomarico, Salandra e Tricarico);
  2. in località La Martella (Comune di Matera);
  3. in località Jesce (Comune di Matera);
  4. in agro di Policoro (Comune di Policoro);
  5. in agro di Irsina (Comune di Irsina).

Per ciascun agglomerato il PRG consortile stabilisce una zonizzazione e confinazione di massima nonché indicazioni di priorità a titolo indicativo, come risulta dalle legende degli allegati disegni in scala 1:10.000/1:4000.

A tale zonizzazione corrispondono destinazioni d’uso e gestioni diverse – aziendali o consortili o di altre pubbliche Amministrazioni – nel rispetto della legislazione e normativa urbanistica nazionale e regionale vigente, nonché nel rispetto di altre norme e standard che saranno fissati in ciascun piano particolareggiato esecutivo.

Art. 10

L’agglomerato di Jesce è, di norma, riservato a industrie manifatturiere (di tipo meccanico, legno, mobile imbottito, etc.), o del comparto dell’alimentazione, scarsamente idroesigenti.

L’agglomerato di La Martella è, di norma, riservato ad attività industriali manifatturiere del settore meccanico, mobile imbottito, legno, agro-alimentare, e relativi indotti, oltre ad attività artigianali di servizio alla residenza.

L’agglomerato della Valle del Basento è di norma, riservato ad industrie manifatturiere chimiche, della carta, tessili, del vestiario-abbigliamento-arredamento, della gomma, pellame e materie plastiche, e dell’indotto del mobile imbottito.

L’agglomerato di Policoro è, di norma, riservato ad attività artigianali, piccolo e medio industriali – manifatturiere di vario tipo.

L’agglomerato di Irsina e, di norma, riservato alle industrie manifatturiere dei minerali non metalliferi (laterizi, ceramiche, gres, refrattari, calce, gesso, cemento, etc.)

Art. 11

In concomitanza con l’adozione dei programmi triennali di attività di cui all’art. 4, il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio stabilisce per ciascun agglomerato consortile:

-         i piani particolareggiati esecutivi che devono essere redatti per il coordinamento delle opere infrastrutturali prioritarie;

-         la estensione di massima, i tempi di redazione e di approvazione di tali piani particolareggiati; i costi ed i tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali ivi previste.

I piani particolareggiati esecutivi devono venir eseguiti, di norma, su base di rilievo planialtimetrico o aereofotogrammetrico in scala 1:2.000 con equidistanza delle curve di livello ogni due metri. In base a tale rilievo, nonché in base a eventuali esigenze sopravvenute dopo l’approvazione del PRG consortile, i piani particolareggiati esecutivi possono variare le previsioni di zonizzazione, di lottizzazione, di viabilità e di altre opere rispetto a quanto indicato nel PRG, purchè  ricomprese nell’ambito delle delimitazioni generali di ogni singolo agglomerato, e delle relative “zone di rispetto industriale”.

Le variazioni di cui al precedente comma, se contenute nell’ambito di quelle consentite all’art.17-6°c. L.R.23/99, non costituiscono “varianti” al PRG consortile.

I piani particolareggiati stabiliscono di massima e coordinano le varie opere infrastrutturali e di finitura da eseguire.

I piani particolareggiati stabiliscono, con norme regolamentari ed eventuali grafici di sezioni-tipo:

-         eventuali destinazioni d’uso particolari (per esempio zone riservate ad attività artigianali o di altro tipo);

-         le superfici massime e minime dei lotti nell’ambito del piano stesso;

-         i rapporti di copertura e le altezze massime per le costruzioni;

-         i distacchi minimi sul lato prospiciente la strada e sugli altri confini;

-         eventuali caratteristiche-tipo di strade, manufatti particolari, recinzioni, opere di terrazzamento e contenimento, arginature, etc.;

-         eventuali fasce di servitù per il passaggio di condutture degli impianti a rete;

-         le infrastrutture secondarie e le attrezzature di servizio per le aree appositamente indicate;

-         le superfici di parcheggio esterne ai recinti eventualmente necessarie;

-         prescrizioni per il verde attrezzato o di protezione paesistica.

Art. 12

Nei Piani Particolareggiati andranno comunque rispettati i seguenti parametri edilizi generali, fatte salve le variazioni consentite dal precedente art.11-3°c.:

-         indice di copertura dei lotti industriali, espresso come rapporto tra superficie coperta e superficie totale del lotto: = 0,35.-

-         distacchi minimi dei fabbricati dai confini del lotto: = pari a metà dell’altezza dei fabbricati stessi prospicienti detto confine, con un minimo di ml. 8.00;

-         camini, ciminiere, torri di raffreddamento, silos ed altri volumi tecnici a forte prevalenza verticale, avranno distanza di almeno 10 ml dai confini del lotto con quelli contigui, e  di 20 ml dal confine verso strada; la superficie totale della loro proiezione al suolo non potrà superare comunque 1/30 della superficie totale del lotto.

-         Superficie a parcheggio all’interno del lotto, non inferiore al 10% della superficie totale dello stesso.

Sono fatte salve le prescrizioni normative specifiche contenute nelle Norme Tecniche d’Attuazione allegate ai Piani Particolareggiati vigenti alla data di approvazione delle presenti Norme.

Art. 13

Nelle aree riservate alle attività industriali:

-         non sono ammessi vani di carattere residenziale, ad esclusione di quelli strettamente attinenti al personale di sorveglianza che deve risiedere permanentemente a contatto con gli impianti industriali;

-         devono essere specificatamente autorizzate dal Consiglio d’Amministrazione del Consorzio attività di servizio quali mense, bar, centri di ristoro, ambulatori, nurseries, etc.

Art. 14

Sulle strade industriali principali interne agli agglomerati, che svolgono funzioni di scorrimento di interesse generale per le industrie localizzate, non è ammessa la sosta e non è consentita l’apertura di ingressi carrai diretti, che saranno ubicati esclusivamente sulle strade secondarie.

Tutte le strade interne agli agglomerati saranno dotate dell’opportuna segnaletica atta ad evitare incidenti, in special modo curata dove condizioni particolari (curve orizzontali o verticali) riducono la visibilità dei guidatori, e dove sono previsti attraversamenti a livello di raccordi ferroviari.

Agli imprenditori interessati è consentito di affiggere una segnaletica che sia di guida per il raggiungimento degli impianti, ma non è ammessa in alcuna forma una segnaletica pubblicitaria.

Art. 15

Nelle planimetrie di PRG sono individuati i limiti di rispetto paesistico-ambientale dei fiumi e torrenti inclusi negli Agglomerati consortili; detti limiti sono costituiti da fascie, della profondità di ml.150, sviluppatesi parallelamente alle sponde dei fiumi e torrenti suddetti, ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 29/1/99 n.490 (T.U. Beni Culturali ed Ambientali).

L’edificazione per qualsiasi destinazione d’uso, e comunque l’alterazione dello stato dei luoghi, in dette fascie di rispetto paesistico-ambientale, è sottoposta all’autorizzazione regionale di cui all’art.151 del medesimo T.U., fatte salve le opere, attività ed interventi previsti all’art. 152 del T.U.

Per gli interventi di edificazione e/o le trasformazioni previste da P.P. dotato di nulla-osta regionale di cui al summenzionato art.151 del T.U., l’autorizzazione di cui al comma precedente non è richiesta, nei limiti previsti dalla L.R.n.50/93 e successive modificazioni.                                                                                                             

I Piani Particolareggiati avranno cura di salvaguardare, per quanto possibile, dette fascie da interventi di edificazione o di trasformazione profonda, utilizzando le stesse quali superfici a standard ambientale e/o superfici “scoperte” nell’ambito della lottizzazione industriale.

Art. 16

Tutte le attività artigianali e industriali ospitate negli agglomerati sono tenute al rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge 13 luglio 1966 n. 615 “Provvedimenti con l’inquinamento atmosferico” e rispettivo regolamento per l’esecuzione promulgato con D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288.

Sono tenute altresì al rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge 10 maggio 1976 n. 319 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e rispettive norme di attuazione annunciate alla voce e) art. 2  di tale legge, per quanto riguarda lo stato, e alla voce e) art. 4, per quanto riguarda le regioni.

Il Consorzio ASI, come garante del rispetto della legislazione antinquinamento, determina le cautele che le industrie devono osservare per evitare che immissioni, scarichi, esalazioni ed altri fenomeni provochino l’alterazione ecologica dei siti circostanti, danni o fastidi.

Il Consorzio si riserva, altresì, di non accogliere quelle industrie che non diano sufficienti garanzie circa gli effetti inquinanti o le implicazioni nocive.

Sarà pertanto il Consorzio a stabilire quali caratteristiche devono avere gli effluenti, scaricati dopo i procedimenti industriali, per poter essere immessi nella rete di scarico consortile e avviati all’impianto consortile di trattamento.

In relazione alla progettata realizzazione della Pista Aeroportuale nell’agglomerato di Pisticci, il Consorzio si farà carico, nell’attuazione del presente PRG, del rispetto delle vigenti normative sugli aeroporti, con particolare riferimento alle Norme Internazionali ICAO – Annex 14, ed alle norme sulle distanze dagli aeroporti di cui alla Legge 4/2/1963 n.58.

Invito agli Imprenditori Regolamento assegnazione Suoli Norme tecniche di attuazione Relazione Generale Legge Regionale n° 41/98 Home Page del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera EMail: info@csi.matera.it Pagina dei Contatti