PIANO
REGOLATORE DELL’AREA
NORME
TECNICHE D’ATTUAZIONE
N.B.:
Le norme seguenti discendono dalle Norme Tecniche allegate al PRG/79-87
del Consorzio, opportunamente integrate ed aggiornate ai fini della
“riadozione” di detto PRG.
Le
modifiche al testo originario sono riportate in corsivo.
Art. 1
Il
comprensorio di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Matera (di seguito denominato “Consorzio”) è
costituito dall’intero territorio della Provincia di Matera. Il
Consorzio, nell’ambito del comprensorio, articola la propria attività
negli Agglomerati Industriali della Valle del Basento, La Martella,
Jesce, Irsina, Policoro. Le attività di trasformazione edilizia
ed urbanistica nell’ambito degli agglomerati summenzionati sono
regolate dal Piano Regolatore Generale del Consorzio, o “Piano Territoriale
Consortile” ai sensi della L.R. n.41/98, (di seguito denominato
PRG).
Nel territorio
amministrativo dei Comuni nei quali sono ubicati gli Agglomerati
Industriali di competenza del Consorzio, il PRG del Consorzio produce
gli stessi effetti giuridici dei Piani Territoriali di Coordinamento
istituiti con art. 5 e 6 della legge 17 agosto 1942 n.1150, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 21 del testo coordinato delle
leggi 29 luglio 1957 n. 634 e 18 luglio 1959 n. 555, e successive
modifiche della legislazione nazionale e regionale (L.R.n.41/98)
sulle aree di sviluppo industriale nel Mezzogiorno d’Italia.
Art. 2
Le presenti norme
di attuazione sono parte integrante del PRG del Consorzio, il quale
è altresì costituito dai seguenti elaborati: (tra parentesi i riferimenti
agli elaborati originari del PRG/79-87)
-
Relazione Generale;
-
tav.1 – Inquadramento territoriale; (ex-tav 2 ).
Scala 1:100.000
-
tav.2 – Val Basento: stato di attuazione dell’agglomerato;
1:10.000
-
tav.3 - “ “ : planimetria di PRG
(ex-tavv. 25-26); “
-
tav.4 – La Martella: stato di attuazione dell’agglomerato;
1:4000
-
tav.5 - “ : planimetria di PRG (ex-tav.23)
“
-
tav.6 – Jesce: stato di attuazione dell’agglomerato;
“
-
tav.7 “ : planimetria di PRG (ex-tav.22)
“
-
tav.8 – Policoro: planimetria di PRG (ex-tav.28)
“
-
tav.9 - Irsina: stato di attuazione dell’agglomerato
“
-
tav 10 – Irsina: planimetria di PRG /ex-tav.29)
“
Costituiscono
altresì elaborati del PRG del Consorzio tutti gli elaborati allegati
al PRG/79-87, non sostituiti dalle tavole precedenti.
Art. 3
Nella redazione
degli strumenti urbanistici locali, i Comuni del comprensorio sono
tenuti ad adeguare le previsioni di tali strumenti – per il territorio
amministrativo che è anche di pertinenza consortile – alle indicazioni
infrastrutturali ed alle destinazioni d’uso produttivo-industriale
contenute nel PRG del Consorzio.
Le previsioni
del PRG del Consorzio si attuano mediante Piani Particolareggiati
(o Piani d’insediamento dei Nuclei d’Industrializzazione, ai sensi
della L.R.41/98), di cui al successivo art. 12.
Art. 4
Gli impianti e
gli insediamenti da realizzare nei territori compresi nel PRG consortile,
sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
Le aree e gli
immobili necessari per realizzare i suddetti impianti ed insediamenti
sono espropriati dai Consorzi, mediante decreti del Presidente del
Consorzio, ai sensi dell’art.7 L.R.n.41/98, con la procedura di
cui all’art.53 del DPR 6/5/1978 n.218.
Per la realizzazione
di detti impianti ed insediamenti il Consorzio interviene con la
progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali, opere
di livellamento, impianti di interesse consortile, reti di approvvigionamento
e di scarico, seguendo i criteri, le procedure e le modalità stabiliti
dallo Statuto Consortile e dalla legislazione e normativa nazionale,
regionale e locale; seguendo altresì il coordinamento e le priorità
stabiliti nei programmi triennali di attività, ai sensi dell’art.
9 dello Statuto.
Art. 5
I terreni acquisiti
al patrimonio consortile, sistemati previo livellamento, opere di
colmata e opere di protezione (argini, briglie), dotati di allacciamenti
infrastrutturali e di accessibilità, sono concessi in uso o ceduti
in proprietà a imprenditori che ne abbiano fatto richiesta, con
delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ai sensi
dell’art.18 dello Statuto Consortile.
Art. 6
La domanda di
concessione in uso o di cessione in proprietà dei terreni infrastrutturati
appartenenti al patrimonio consortile deve essere presentata al
Consorzio, a cura degli interessati, accompagnata da una relazione
e da un progetto di massima degli impianti che si intendono realizzare,
dal quale si evinca la tipologia dell’insediamento industriale da
realizzarsi, l’entità dell’area necessaria alla sua realizzazione
e la conformità del progetto alle normative vigenti, sia urbanistiche
che ambientali.
Nella relazione
devono essere specificati: i tipi e le quantità di produzione previsti,
le caratteristiche della mano d’opera impiegata, il fabbisogno idrico
(potabile e industriale), energetico (f.e.m. e metano), infrastrutturale
(eventuali necessità di allacciamento ferroviario o diverso che
interessino terreni consortili esterni ai lotti richiesti); la quantità
e le caratteristiche degli scarichi liquidi e solidi, le previsioni
aziendali di riciclo, depurazione, allontanamento, ammassamento
etc. di tali scarichi; le previsioni temporali per la costruzione
e l’entrata in esercizio delle varie parti; il fabbisogno di area
immediato e futuro, giustificato rispetto a reali necessità produttive.
Relazione
e grafici saranno consegnati in triplice copia.
Il Consorzio potrà
richiederne integrazioni grafiche o esplicative. Dopo l’approvazione
delle domande da parte del Consorzio e degli organi competenti,
saranno predisposti i contratti, le concessioni e gli impegni rispettivi
delle parti contraenti.
Il Consorzio attesta
la conformità, al PRG consortile, del progetto di insediamento produttivo
ai fini del rilascio della Concessione Edilizia da parte del Comune
territorialmente competente.
Nelle aree dei
Consorzi dotate degli impianti e delle infrastrutture di tutela
ambientale, previsti nei Piani Particolareggiati dell’Agglomerato,
le imprese sono esonerate dall’acquisizione di tutte le autorizzazioni
previste da leggi regionali, necessarie alla realizzazione degli
stabilimenti, eccezione fatta per quelle relative alla sicurezza
interna ed esterna e di quelle in materia di inquinamento che non
siano rese superflue dall’allaccio o dall’utilizzazione degli impianti
o servizi consortili, nonchè delle autorizzazioni in materia di
tutela del paesaggio. L’esonero non riguarda, in ogni caso, le autorizzazioni
richieste da leggi statali.
Se le previsioni
temporali di realizzazione e di espansione degli impianti non dovessero
venire rispettate, il Consorzio rientra nella libera proprietà delle
aree e delle strutture senza maggiorazione di prezzo qualora, trascorso
un anno dalla presa in possesso, gli imprenditori non abbiano avviato
i lavori di realizzazione delle strutture previste e, trascorso
un anno dalla ultimazione degli stessi, non abbiano pienamente iniziato
l’attività. Il termine d’inizio e fine dei lavori può essere prorogato
dal Consorzio su motivata richiesta degli imprenditori e su conforme
delibera del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio.
Cessioni e concessioni
decadono obbligatoriamente dopo un tempo determinato, specificato
in ciascun contratto, qualora i lotti concessi non vengano utilizzati
o vengano utilizzati in modo difforme a quanto convenuto in precedenza,
oltre che in modo difforme alle presenti norme ed alle norme di
attuazione dei piani particolareggiati esecutivi.
Cessioni e concessioni
non sono trasferibili, altro che previo assenso da parte del Consiglio
d’Amministrazione del Consorzio, ed – eventualmente – previa riformulazione
dei contratti e relative condizioni e impegni in essi stabiliti.
Si applicano,
in ogni caso, le norme di cui al Regolamento per l’assegnazione
lotti industriali approvato con Delibera dell’Assemblea Generale
del Consorzio.
Art. 7
Gli eventuali
canoni di concessione in uso dei terreni o i prezzi della cessione
in proprietà degli stessi possono essere convertiti – tramite accordo
contrattuale – in impegni da parte del concessionario/proprietario
all’esecuzione, a proprie spese e in tempi convenuti, di opere di
livellamento e colmata di terreni, opere di difesa idraulica e altre,
sia all’interno che all’esterno dei lotti.
Le opere eseguite
da parte del concessionario/proprietario all’esterno dei lotti a
lui concessi, appena attuate, entrano a far parte della proprietà
Consortile o del pubblico demanio.
Art. 8
Allo scadere delle
concessioni, tutte le opere fisse attuate all’interno o sul perimetro
dei lotti che rientrano in proprietà consortile, restano di proprietà
del Consorzio stesso, salvo diversa disposizione contrattuale, definita
caso per caso.
Art. 9
Nell’ambito del
comprensorio territoriale consortile sono individuati cinque agglomerati
industriali:
- nella
Valle del Basento (Comuni di Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano,
Grottole, Miglionico, Pisticci, Pomarico, Salandra e Tricarico);
- in località
La Martella (Comune di Matera);
- in località
Jesce (Comune di Matera);
- in agro
di Policoro (Comune di Policoro);
- in agro
di Irsina (Comune di Irsina).
Per ciascun agglomerato
il PRG consortile stabilisce una zonizzazione e confinazione di
massima nonché indicazioni di priorità a titolo indicativo,
come risulta dalle legende degli allegati disegni in scala 1:10.000/1:4000.
A tale zonizzazione
corrispondono destinazioni d’uso e gestioni diverse – aziendali
o consortili o di altre pubbliche Amministrazioni – nel rispetto
della legislazione e normativa urbanistica nazionale e regionale
vigente, nonché nel rispetto di altre norme e standard che saranno
fissati in ciascun piano particolareggiato esecutivo.
Art. 10
L’agglomerato
di Jesce è, di norma, riservato a industrie manifatturiere (di tipo
meccanico, legno, mobile imbottito, etc.), o del comparto dell’alimentazione,
scarsamente idroesigenti.
L’agglomerato
di La Martella è, di norma, riservato ad attività industriali manifatturiere
del settore meccanico, mobile imbottito, legno, agro-alimentare,
e relativi indotti, oltre ad attività artigianali di servizio alla
residenza.
L’agglomerato
della Valle del Basento è di norma, riservato ad industrie manifatturiere
chimiche, della carta, tessili, del vestiario-abbigliamento-arredamento,
della gomma, pellame e materie plastiche, e dell’indotto del mobile
imbottito.
L’agglomerato
di Policoro è, di norma, riservato ad attività artigianali, piccolo
e medio industriali – manifatturiere di vario tipo.
L’agglomerato
di Irsina e, di norma, riservato alle industrie manifatturiere dei
minerali non metalliferi (laterizi, ceramiche, gres, refrattari,
calce, gesso, cemento, etc.)
Art. 11
In
concomitanza con l’adozione dei programmi triennali di attività
di cui all’art. 4, il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio
stabilisce per ciascun agglomerato consortile:
-
i piani particolareggiati esecutivi che devono essere
redatti per il coordinamento delle opere infrastrutturali prioritarie;
-
la estensione di massima, i tempi di redazione e
di approvazione di tali piani particolareggiati; i costi ed i tempi
di realizzazione delle opere infrastrutturali ivi previste.
I piani particolareggiati
esecutivi devono venir eseguiti, di norma, su base di rilievo planialtimetrico
o aereofotogrammetrico in scala 1:2.000 con equidistanza delle curve
di livello ogni due metri. In base a tale rilievo, nonché in base
a eventuali esigenze sopravvenute dopo l’approvazione del PRG consortile,
i piani particolareggiati esecutivi possono variare le previsioni
di zonizzazione, di lottizzazione, di viabilità e di altre opere
rispetto a quanto indicato nel PRG, purchè ricomprese nell’ambito
delle delimitazioni generali di ogni singolo agglomerato, e delle
relative “zone di rispetto industriale”.
Le variazioni
di cui al precedente comma, se contenute nell’ambito di quelle consentite
all’art.17-6°c. L.R.23/99, non costituiscono “varianti” al PRG consortile.
I piani particolareggiati
stabiliscono di massima e coordinano le varie opere infrastrutturali
e di finitura da eseguire.
I piani particolareggiati
stabiliscono, con norme regolamentari ed eventuali grafici di sezioni-tipo:
-
eventuali destinazioni d’uso particolari (per esempio
zone riservate ad attività artigianali o di altro tipo);
-
le superfici massime e minime dei lotti nell’ambito
del piano stesso;
-
i rapporti di copertura e le altezze massime per
le costruzioni;
-
i distacchi minimi sul lato prospiciente la strada
e sugli altri confini;
-
eventuali caratteristiche-tipo di strade, manufatti
particolari, recinzioni, opere di terrazzamento e contenimento,
arginature, etc.;
-
eventuali fasce di servitù per il passaggio di condutture
degli impianti a rete;
-
le infrastrutture secondarie e le attrezzature di
servizio per le aree appositamente indicate;
-
le superfici di parcheggio esterne ai recinti eventualmente
necessarie;
-
prescrizioni per il verde attrezzato o di protezione
paesistica.
Art. 12
Nei Piani Particolareggiati
andranno comunque rispettati i seguenti parametri edilizi generali,
fatte salve le variazioni consentite dal precedente art.11-3°c.:
-
indice di copertura dei lotti industriali, espresso
come rapporto tra superficie coperta e superficie totale del lotto:
= 0,35.-
-
distacchi minimi dei fabbricati dai confini del lotto:
= pari a metà dell’altezza dei fabbricati stessi prospicienti detto
confine, con un minimo di ml. 8.00;
-
camini, ciminiere, torri di raffreddamento, silos
ed altri volumi tecnici a forte prevalenza verticale, avranno distanza
di almeno 10 ml dai confini del lotto con quelli contigui, e di
20 ml dal confine verso strada; la superficie totale della loro
proiezione al suolo non potrà superare comunque 1/30 della superficie
totale del lotto.
-
Superficie a parcheggio all’interno del lotto, non
inferiore al 10% della superficie totale dello stesso.
Sono fatte salve
le prescrizioni normative specifiche contenute nelle Norme Tecniche
d’Attuazione allegate ai Piani Particolareggiati vigenti alla data
di approvazione delle presenti Norme.
Art. 13
Nelle aree riservate
alle attività industriali:
-
non sono ammessi vani di carattere residenziale,
ad esclusione di quelli strettamente attinenti al personale di sorveglianza
che deve risiedere permanentemente a contatto con gli impianti industriali;
-
devono essere specificatamente autorizzate dal Consiglio
d’Amministrazione del Consorzio attività di servizio quali mense,
bar, centri di ristoro, ambulatori, nurseries, etc.
Art. 14
Sulle strade industriali
principali interne agli agglomerati, che svolgono funzioni di scorrimento
di interesse generale per le industrie localizzate, non è ammessa
la sosta e non è consentita l’apertura di ingressi carrai diretti,
che saranno ubicati esclusivamente sulle strade secondarie.
Tutte le strade
interne agli agglomerati saranno dotate dell’opportuna segnaletica
atta ad evitare incidenti, in special modo curata dove condizioni
particolari (curve orizzontali o verticali) riducono la visibilità
dei guidatori, e dove sono previsti attraversamenti a livello di
raccordi ferroviari.
Agli
imprenditori interessati è consentito di affiggere una segnaletica
che sia di guida per il raggiungimento degli impianti, ma non è
ammessa in alcuna forma una segnaletica pubblicitaria.
Art. 15
Nelle planimetrie
di PRG sono individuati i limiti di rispetto paesistico-ambientale
dei fiumi e torrenti inclusi negli Agglomerati consortili; detti
limiti sono costituiti da fascie, della profondità di ml.150, sviluppatesi
parallelamente alle sponde dei fiumi e torrenti suddetti, ai sensi
dell’art.146 del D.Lgs. 29/1/99 n.490 (T.U. Beni Culturali ed Ambientali).
L’edificazione
per qualsiasi destinazione d’uso, e comunque l’alterazione dello
stato dei luoghi, in dette fascie di rispetto paesistico-ambientale,
è sottoposta all’autorizzazione regionale di cui all’art.151 del
medesimo T.U., fatte salve le opere, attività ed interventi previsti
all’art. 152 del T.U.
Per
gli interventi di edificazione e/o le trasformazioni previste da
P.P. dotato di nulla-osta regionale di cui al summenzionato art.151
del T.U., l’autorizzazione di cui al comma precedente non è richiesta,
nei limiti previsti dalla L.R.n.50/93 e successive modificazioni.
I
Piani Particolareggiati avranno cura di salvaguardare, per quanto
possibile, dette fascie da interventi di edificazione o di trasformazione
profonda, utilizzando le stesse quali superfici a standard ambientale
e/o superfici “scoperte” nell’ambito della lottizzazione industriale.
Art. 16
Tutte le attività
artigianali e industriali ospitate negli agglomerati sono tenute
al rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge 13 luglio 1966
n. 615 “Provvedimenti con l’inquinamento atmosferico” e rispettivo
regolamento per l’esecuzione promulgato con D.P.R. 24 ottobre 1967,
n. 1288.
Sono tenute altresì
al rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge 10 maggio 1976
n. 319 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e rispettive
norme di attuazione annunciate alla voce e) art. 2 di tale legge,
per quanto riguarda lo stato, e alla voce e) art. 4, per quanto
riguarda le regioni.
Il Consorzio ASI,
come garante del rispetto della legislazione antinquinamento, determina
le cautele che le industrie devono osservare per evitare che immissioni,
scarichi, esalazioni ed altri fenomeni provochino l’alterazione
ecologica dei siti circostanti, danni o fastidi.
Il Consorzio si
riserva, altresì, di non accogliere quelle industrie che non diano
sufficienti garanzie circa gli effetti inquinanti o le implicazioni
nocive.
Sarà pertanto
il Consorzio a stabilire quali caratteristiche devono avere gli
effluenti, scaricati dopo i procedimenti industriali, per poter
essere immessi nella rete di scarico consortile e avviati all’impianto
consortile di trattamento.
In
relazione alla progettata realizzazione della Pista Aeroportuale
nell’agglomerato di Pisticci, il Consorzio si farà carico, nell’attuazione
del presente PRG, del rispetto delle vigenti normative sugli aeroporti,
con particolare riferimento alle Norme Internazionali ICAO – Annex
14, ed alle norme sulle distanze dagli aeroporti di cui alla Legge
4/2/1963 n.58.
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